Con Decreto del MEF in data 26 settembre 2025 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3.10.2025) sono state stabilite le seguenti quote per il contributo di vigilanza dovute:
(dovuto dai soggetti iscritti al RUI - sia operativi che inoperativi - alla data del 30.5.2025):
-
Lettera A, B o F: persone fisiche Euro 55,00 (incremento rispetto allo scorso anno del 17%)
-
Lettera A, B o F: persone giuridiche Euro 325,00 (incremento del 18% rispetto allo scorso anno);
-
Lettera C: Euro 21,00 (incremento del 17%);
-
Lettera D: diversi importi in base al fatturato;
-
Lettera E: nel Regolamento e nel Decreto per il contributo di vigilanza gli iscritti alla lettera E non risultano menzionati e quindi nulla devono a tal fine;
Con provvedimento n. 161 del 28.10.2025 l’IVASS ha stabilito che per il pagamento debba essere utilizzato questo sito: https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass e che il pagamento debba avvenire entro il giorno 27.11.2025 secondo le istruzioni allegate.
L’IVASS, ha demandato alla Società Unimatica-RGI Spa l’invio di PEC ad ogni iscritto al RUI con la richiesta di pagamento. Tuttavia anche ove la PEC non pervenisse il contributo va in ogni caso versato seguendo le modalità sopra indicate.
Assointermediari giudica vergognoso l’aumento imposto dal Ministero senza neppure interpellarci e senza alcuna giustificazione economica nell’ottica di un balzello che colpisce le società in modo non proporzionale al fatturato contro ogni logica costituzionale del nostro Paese ed a favore esclusivamente dei grossi gruppi che, anche con questa manovra, vogliono costringere i medi e piccoli operatori indipendenti alla resa ed alla chiusura.
Infine ci chiediamo perché le Autorità nazionali di vigilanza non vengano chiuse delegando la più efficiente e meno costosa EIOPA alle funzioni di vigilanza riducendo i costi nell’ottica, da sempre divulgata da Banca di Italia, che chiama grandi i grossi operatori e quindi dovrebbe condividere di accentrare in una “grande” autorità Europea i poteri di vigilanza, riducendo i costi per gli imprenditori e magari riportandoli ad un corretto rapporto con il fatturato come le norme ed il buon senso richiedono.
- Dettagli
l’operatività dell’Arbitro Assicurativo è stata stabilita dall’IVASS a far data dal 15.1.2026 con il proprio provvedimento n. 160 del 7.10.2025.
Da quella data sarà necessario, mediante un provvedimento che IVASS sta, per emanare:
-
modificare il MUP (Modello Unico Precontrattuale) aggiungendo l’opzione del riscorso all’Arbitro Assicurativo alla sezione VII informazioni sulle forme di tutela del contraente;
-
modificare il proprio sito web e la procedura reclami specificando la facoltà di ricorso all’Arbitro Assicurativo;
-
far modificare dalle Imprese i DIP Aggiuntivi includendo alla voce “Prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi per le risoluzioni delle dispute” l’opzione dell’Arbitro Assicurativo.
Suggeriamo di attendere, prima di modificare i documenti, lo specifico provvedimento di modifica che verrà emanato dall’IVASS dove si potrà vedere esattamente cosa l’Autorità impone di modificare e come dopo la consueta farsa della pubblica consultazione dove non abbiamo fornito alcuna osservazione stante il fatto che poi IVASS non ascolterà nessuna delle nostre proposte, come al solito.
Precisiamo inoltre che non abbiamo preso parte alla scelta dei nominativi degli arbitri proposti dalle associazioni di categoria perché, ben conoscendo che non esiste alcuna possibilità di accordo con le altre associazioni (molto impegnate in promozioni di attività commerciali invece che di effettiva tutela della Categoria), quindi per la nomina ha scelto IVASS non essendo stato raggiunto un accordo fra le varie associazioni che hanno proposto una lista divisa o comunque congiunta ma non applicabile essendo la somma di varie liste, di candidati.
L’Italia è un Paese con delle difficoltà al lavoro di squadra e l’individualismo se non l’egoismo di taluni soggetti rendono impossibile la collaborazione nell’interesse della Categoria con tutto vantaggio dell’IVASS che può quindi ignorare le nostre istanze per compiacere solo e sempre le forti e potenti imprese di assicurazioni.
Ricordiamo che dono deferibili all’Arbitro Assicurativo:
-
le controversie derivanti da contratti di assicurazione ed aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi; o
-
l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo I, Sezione IVA, Capi III, III bis III ter del codice delle assicurazioni inerenti le attività di distribuzione.
Quando l’azione ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’arbitro vi è quando:
-
le “controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita” non superino i seguenti importi:
-
€ 300.000: per contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I, solo in caso di decesso;
-
€ 150.000: per altri contratti vita e per i contratti di cui al ramo I non in caso di decesso (assicurazione malattia e contratti long-term care);
-
-
per le “controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni” non superino i seguenti importi:
-
€ 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile;
-
€ 25.000 in tutti gli altri casi (ivi comprese le polizze infortuni che prevedano il caso morte).
-
Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie aventi ad oggetto grandi rischi, come definiti dal Codice Assicurazioni Private.
Va precisato che l’Arbitro Assicurativo interviene solo dopo la ricezione di un reclamo non accolto e che le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti per le parti. Infatti ove la decisione dell’arbitro non sia eseguita dall’intermediario (o dall’Impresa di Assicurazioni) lo stesso deve pubblicare per sei mesi l’inadempimento della decisione dell’Arbitro sul proprio sito internet o in mancanza del sito negli uffici dell’Intermediario. Analoga pubblicazione dell’inadempimento avverrà per 5 anni nel sito dell’Arbitro Assicurativo.
Naturalmente, il ricorso all’Arbitro Assicurativo non esclude il ricorso alle altre forme di mediazione, negoziazione ovvero al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Per il ricorso all’Arbitro Assicurativo non è obbligatoria la presenza di un avvocato.
Purtroppo il ricorso all’Arbitro Assicurativo sembra precluso agli intermediari assicurativi che sono accusati da un cliente di una omissione o negligenza salvo che il ricorso venga presentato dal reclamante.
Sul punto stante il grave fenomeno di sentenze giudiziarie che considerano erroneamente il broker assicurativo come professionista (mentre in pratica svolge la medesima attività di un agente di assicurazioni invece considerato agente di commercio) l’Associazione sta cercando di sensibilizzare sia l’Autorità Giudiziaria che quella legislativa al fine di eliminare il malinteso creato della pessima redazione del codice delle assicurazioni da parte di IVASS che ha creato l’erronea interpretazione che l’attività di broker assicurativo sia una attività professionale con le relative responsabilità derivanti. In caso di disputa con una compagnia, invece sia i Magistrati che l’Autorità, considera il broker assicurativo un commerciante quindi senza alcun diritto alla tutela, salvo poi condannarlo come un professionista se l’assicurato non riceve per intero l’indennizzo da compagnie molto abili nell’oramai consueto e deleterio, ma non combattuto in alcun modo da IVASS, atteggiamento del “delay, deny and defend“. Questo stato di cose va cambiato al più presto.
- Dettagli
In data 14.8.2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 1.8.2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede:
che il versamento del contributo, pari all’8 per mille delle provvigioni 2024, dovrà essere effettuato entro il 31.10.2025 sul conto corrente bancario IT 26 D 02008 05181 000400800076 intestato al Fondo di Garanzia Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, presso Consap, Via Yser, 14, 00198 Roma.
Entro il 31.10.2025 dovrà inoltre essere trasmessa al Fondo (a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC:
L’adepimento riguarda come di consueto solo gli iscritti in sezione B del RUI (Broker Assicurativi).
La dichiarazione sostitutiva da inviare e scaricabile cliccando qui
- Dettagli
Il Consiglio Direttivo, nell’ultima riunione, ha deliberato di finanziare al 100% due corsi di 30 ore per ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa.
I corsi, somministrati dalla società April Italia Srl di Milano si svolgeranno online in modo libero ed individuale da ciascun partecipate ma dovranno essere tassativamente completati entro il 31.12.2025.
Alla fine del corso, in caso di superamento del test di verifica, verrà rilasciato l’attestato valido ai fini formazione obbligatoria IVASS 2025.
I soci sono pregati di indicare via email alla segreteria (segreteria @ assointermediari.it ) il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono cellulare dei due partecipanti da loro designati (due per ciascun Associato). (i corsi saranno attivati alla ricezione dei dati dai soci aventi diritto).
Si richiede ai soci interessati di non iscriversi direttamente sul sito ma di inviare la richiesta alla segreteria per poter beneficiare dei corsi con costo interamente a carico dell’Associazione.
Ci auguriamo che questa iniziativa incontri il Tuo interesse e gradimento, in cambio chiediamo solo di rispondere con cortese urgenza per una migliore organizzazione del servizio.
- Dettagli
Con regolamento delegato UE n. 2024/896 del 5.12.2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE in data 20.3.2024, la Commissione ha stabilito i nuovi limiti minimi per l’assicurazione degli intermediari assicurativi a decorrere dal 9.10.2024.
I nuovi limiti minimi, in vigore dal 9.10.2024, sono i seguenti:
-
Massimale polizza RC Euro 1.564.610,00 per sinistro ed Euro 2.315.610,00 in aggregato per anno assicurativo;
-
Capacità finanziaria (fidejussione per chi ha optato per questa scelta) 4% della somma dei premi annuali incassati con il minimo di Euro 23.480,00.
Sebbene si possa eccepire, in caso di sanzione IVASS, l’informazione fuorviante contentuta nel sito IVASS ad oggi (che indica i precedenti massimali minimi), si raccomanda a chi ricade nei limiti minimi di adeguare con decorrenza dal 9.10.2024 (o immediata) la propria polizza o la propria fidejussione.
Questo provvediamento atteso da oltre un anno da parte della Commissione contiene di nuovo adempimenti in corso d’anno che non tengono conto minimamente delle esigenze degli intermediari e della specifica scadenza annuale obbligatoria che in Italia è del 31.12 di ogni anno. Abbiamo sollevato quindi delle eccezioni presso le Autorità e come spesso accade non abbiamo ricevuto alcun riscontro tranne che una fattiva collaborazione da parte di EIOPA che tuttavia non può decidere in vece della Commissione ed ha fatto il proprio dovere rendendo pubblici i nuovi massimali sin dalla metà dello scorso anno. Mentre ringraziamo EIOPA per il servizio reso agli utenti consumatori ed agli intermediari ci si chiede se la Commissione Europea abbia a cuore la nostra attività ovvero preferisca l’estinzione degli intermediari specie quelli non di proprietà di multinazionali.
- Dettagli