l’operatività dell’Arbitro Assicurativo è stata stabilita dall’IVASS a far data dal 15.1.2026 con il proprio provvedimento n. 160 del 7.10.2025.
Dal 14.1.2026 è quindi necessario:
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modificare il MUP (Modello Unico Precontrattuale) aggiungendo l’opzione del ricorso all’Arbitro Assicurativo alla sezione VII informazioni sulle forme di tutela del contraente;
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modificare il proprio sito web e la procedura reclami specificando la facoltà di ricorso all’Arbitro Assicurativo;
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far modificare dalle Imprese i DIP Aggiuntivi includendo alla voce “Prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi per le risoluzioni delle dispute” l’opzione dell’Arbitro Assicurativo.
L’IVASS, approfittando del periodo di fine anno che notoriamente ci vede privi da impegni di lavoro, ha emanato le istruzioni su come modificare i documenti secondo la solita oramai nota tendenza dello Stato Italiano di interferire in modo diretto e molto invasivo in ogni iniziativa economica privata.
Con stupore abbiamo poi rifiutato l’offerta di IVASS, invece accettata con entusiasmo da un’altra associazione di categoria che addirittura ha creato una società di capitali per vendere ai propri associati servizi e beni (avendo confuso i propri compiti stabiliti dagli statuti o dal semplice buon senso) di gestire la funzione di arbitro assicurativo per i nostri associati. Infatti un sindacato di categoria deve occuparsi di questioni sindacali non fare affari o trarre guadagno dai servizi resi agli associati e semmai noi dovremmo batterci per un riduzione della mole di adempimenti sfornati a ciclo continuo dall’Autorità di Vigilanza Italiana e non certo partecipare al “banchetto” per incassare dai servizi imposti dai nuovi adempimenti.
Alleghiamo pertanto gli allegati al provvedimento IVASS che indicano come modificare i documenti prima del 14.1.2026 data di entrata in vigore del provvedimento.
Ricordiamo che sono deferibili all’Arbitro Assicurativo:
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le controversie derivanti da contratti di assicurazione ed aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi; o
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l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo I, Sezione IVA, Capi III, III bis III ter del codice delle assicurazioni inerenti le attività di distribuzione.
Quando l’azione ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’arbitro vi è quando:
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le “controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita” non superino i seguenti importi:
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€ 300.000: per contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I, solo in caso di decesso;
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€ 150.000: per altri contratti vita e per i contratti di cui al ramo I non in caso di decesso (assicurazione malattia e contratti long-term care);
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per le “controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni” non superino i seguenti importi:
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€ 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile;
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€ 25.000 in tutti gli altri casi (ivi comprese le polizze infortuni che prevedano il caso morte).
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Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie aventi ad oggetto grandi rischi, come definiti dal Codice Assicurazioni Private.
Va precisato che l’Arbitro Assicurativo interviene solo dopo la ricezione di un reclamo non accolto e che le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti per le parti. Infatti ove la decisione dell’arbitro non sia eseguita dall’intermediario (o dall’Impresa di Assicurazioni) lo stesso deve pubblicare per sei mesi l’inadempimento della decisione dell’Arbitro sul proprio sito internet o in mancanza del sito negli uffici dell’Intermediario. Analoga pubblicazione dell’inadempimento avverrà per 5 anni nel sito dell’Arbitro Assicurativo.
Naturalmente, il ricorso all’Arbitro Assicurativo non esclude il ricorso alle altre forme di mediazione, negoziazione ovvero al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Per il ricorso all’Arbitro Assicurativo non è obbligatoria la presenza di un avvocato.