Assointermediari
  • Home
  • Statuto
  • Moduli Adesione
  • Notizie
  • Cerca
  • Contatti
  • Iscriviti-Rinnova Online

Nomina Consigliere Responsabile Antiriciclaggio

Gentile Socio, con provvedimento 144/24 IVASS ha introdotto un ennesimo obbligo in campo agli intermediari assicurativi mutuato da regolamenti per le banche senza la minima attenzione all’adattamento alla nostra Categoria.

Entro il 30.6.2026 era quindi necessario nominare un consigliere responsabile dell’antiriciclaggio.

 

A livello pratico questo altro assurdo obbligo prevede quanto segue:

  1. Intermediari che operano tramite società con organo collegiale: la nomina deve avvenire fra i componenti del CdA;

  2. Intermediari che operano tramite società con amministratore unico: la figura coincide con quella dell’amministratore unico;

  3. Intermediari che operano come ditta individuale il ruolo viene ricoperto dal titolare dell’attività.

L’obbligo è previsto però solo per gli intermediari assicurativi “sopra soglia” (premi lordi vita oltre 15mln e iscritti RUI oltre 30), che hanno anche l’obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio, con scadenza 30 giugno 2026.

 

Nessuna altra associazione di Categoria si è voluta unire a noi per opporre resistenza a questo ennesimo adempimento privo di senso per la massa di intermediari ed anzi il Sindacato Nazionale Agenti si è persino avventurato a chiedere quali specifici requisisti di onorabilità dovrebbe avere questo consigliere invece che contestare l’intero impianto ad IVASS.

 

E’ evidente che continua questo metodo inaccettabile da parte dell’Autorità Italiana di applicare norme scritte per le imprese di assicurazioni o per le banche anche ai piccoli e medi intermediari cercando, con lo spettro delle sanzioni, di rovinare la serena attività dell’intermediario o peggio di porre a suo carico le responsabilità invece delle imprese.

 

Infatti ci si chiede come faccia un piccolo intermediario a violare le norme antiriciclaggio dovendo giocoforza il proprio operato passare tramite l’impresa di assicurazioni o una banca che invece hanno strumenti e risorse per applicare le burocratiche norme europee sull’antiriciclaggio.

 

Noi non possiamo fare molto per la Categoria, le altre associazioni perseguono obiettivi differenti dai nostri, vendono servizi agli associati, polizze abbonamenti fanno politica e cene conviviali ma nessuno si occupa di una lotta seria e ferma a queste imposizioni che poi in Italia, secondo una prassi consolidata del Governo di Roma, vengono inasprite da sanzioni fuori misura e ulteriore burocrazia per la quale il nostro Paese è tristemente noto.

 

Quindi suggeriamo di ottenere un parere legale dal Vostro legale di fiducia per come meglio cercare di evitare sanzioni e raccomandiamo di tenere procedure scritte per la gestione dell’attività quotidiana.

 

Anche se può apparire inutile la tenuta di procedure in piccole o medie realtà, le procedure in qualche modo costituiscono una verità facile da provare in caso di contestazione ed in qualche modo dare uno strumento di difesa al povero intermediario attaccato da enti che con le sanzioni si mantengono.

Dettagli
Pubblicato: 05 Luglio 2026

Corsi di aggiornamento IVASS 30 ore anno 2026

Il Consiglio Direttivo nell’ultima riunione ha deliberato di finanziare al 100% due corsi di 30 ore per ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa.

I corsi, somministrati dalla società April Italia Srl di Milano si svolgeranno online in modo libero ed individuale da ciascun partecipate ma dovranno essere tassativamente completati entro il 31.12.2026.

Alla fine del corso, in caso di superamento del test di verifica, verrà rilasciato l’attestato valido ai fini formazione obbligatoria IVASS 2026.

I soci sono pregati di indicare via email alla segreteria (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) i seguenti dati:

  1. nome, cognome
  2. codice fiscale
  3. indirizzo email
  4. numero di telefono cellulare

di ciascun partecipante da loro designato (due partecipanti per ciascun Associato) entro il giorno 15.4.2026. (i corsi saranno attivati alla ricezione dei dati).

Si richiede ai soci interessati di non iscriversi direttamente sul sito ma di inviare la richiesta alla segreteria per poter beneficiare dei corsi con costo interamente a carico dell’Associazione.

Dettagli
Pubblicato: 23 Marzo 2026

Oblio Oncologico entrata in vigore 10.2.2026

con provvedimento n. 169 del 15.1.2026 IVASS pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.1.2026 ha deciso di far nuovamente modificare i documenti appena modificati per effetto del provvedimento 163 del 25.11.2025.

Entro il 10.2.2026 sarà quindi necessario nuovamente:

  1. modificare il MUP (Modello Unico Precontrattuale) aggiungendo la sezione VIII Oblio Oncologico come da generiche e criptiche istruzioni impartite da IVASS allegate al provvedimento;
  2. far modificare dalle Imprese i DIP Aggiuntivi aggiungendo la sezione “Cos’è l’oblio oncologico” come da istruzioni IVASS allegate al provvedimento.

Abbiamo protestato presso IVASS sia perché appesantire in questo modo le informative da fornire ai clienti produrrà soltanto l’esito di creare un documento talmente pesante che sarà ignorato dagli assicurati e dai consumatori vanificando qualsiasi utilità dello stesso e sia perché non pare rispettoso dei lavoratori del settore degli intermediari assicurativi questi continui adempimenti con scadenze di 15 giorni (l’ultima modifica del MUP e dei DIP Aggiuntivi è stata imposta il 14.1.2026 con il provvedimento 163 del 25.11.2025) che non solo ledono il diritto dei lavoratori ma causano rischi per errori ed omissioni che potevano facilmente essere evitati concentrando le modifiche di questi documenti limitandoli ad una modifica complessiva con cadenza biennale e con preavviso di almeno 12 mesi.

Non si discute circa il diritto all’oblio oncologico che è Legge dello Stato, si critica l’inutilità di riportare nei MUP e nei DIP Aggiuntivi solo talune norme di Legge quando ovviamente il compito di rendere pubbliche le Leggi spetta allo Stato ed alle Autorità competenti non certamente ai privati lavoratori che al contrario contribuiscono alle entrate dello Stato con il proprio lavoro e solo per questo meriterebbero ben altro rispetto.

Dettagli
Pubblicato: 20 Gennaio 2026

Arbitro Assicurativo - entrata in vigore dal 15.1.2026

l’operatività dell’Arbitro Assicurativo è stata stabilita dall’IVASS a far data dal 15.1.2026 con il proprio provvedimento n. 160 del 7.10.2025.

Dal 14.1.2026 è quindi necessario:

  1. modificare il MUP (Modello Unico Precontrattuale) aggiungendo l’opzione del ricorso all’Arbitro Assicurativo alla sezione VII informazioni sulle forme di tutela del contraente;
  2. modificare il proprio sito web e la procedura reclami specificando la facoltà di ricorso all’Arbitro Assicurativo;
  3. far modificare dalle Imprese i DIP Aggiuntivi includendo alla voce “Prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi per le risoluzioni delle dispute” l’opzione dell’Arbitro Assicurativo.

L’IVASS, approfittando del periodo di fine anno che notoriamente ci vede privi da impegni di lavoro, ha emanato le istruzioni su come modificare i documenti secondo la solita oramai nota tendenza dello Stato Italiano di interferire in modo diretto e molto invasivo in ogni iniziativa economica privata.

Con stupore abbiamo poi rifiutato l’offerta di IVASS, invece accettata con entusiasmo da un’altra associazione di categoria che addirittura ha creato una società di capitali per vendere ai propri associati servizi e beni (avendo confuso i propri compiti stabiliti dagli statuti o dal semplice buon senso) di gestire la funzione di arbitro assicurativo per i nostri associati. Infatti un sindacato di categoria deve occuparsi di questioni sindacali non fare affari o trarre guadagno dai servizi resi agli associati e semmai noi dovremmo batterci per un riduzione della mole di adempimenti sfornati a ciclo continuo dall’Autorità di Vigilanza Italiana e non certo partecipare al “banchetto” per incassare dai servizi imposti dai nuovi adempimenti.

Alleghiamo pertanto gli allegati al provvedimento IVASS che indicano come modificare i documenti prima del 14.1.2026 data di entrata in vigore del provvedimento.

Ricordiamo che sono deferibili all’Arbitro Assicurativo:

  • le controversie derivanti da contratti di assicurazione ed aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi; o
  • l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo I, Sezione IVA, Capi III, III bis III ter del codice delle assicurazioni inerenti le attività di distribuzione.

Quando l’azione ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’arbitro vi è quando:

  • le “controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita” non superino i seguenti importi:
    •  € 300.000: per contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I, solo in caso di decesso;
    •  € 150.000: per altri contratti vita e per i contratti di cui al ramo I non in caso di decesso (assicurazione malattia e contratti long-term care);
  •  per le “controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni” non superino i seguenti importi:
    • € 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di   azione   diretta   nei   confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile;
    •  € 25.000 in tutti gli altri casi (ivi comprese le polizze infortuni che prevedano il caso morte).

Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie aventi ad oggetto grandi rischi, come definiti dal Codice Assicurazioni Private.

Va precisato che l’Arbitro Assicurativo interviene solo dopo la ricezione di un reclamo non accolto e che le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti per le parti. Infatti ove la decisione dell’arbitro non sia eseguita dall’intermediario (o dall’Impresa di Assicurazioni) lo stesso deve pubblicare per sei mesi l’inadempimento della decisione dell’Arbitro sul proprio sito internet o in mancanza del sito negli uffici dell’Intermediario. Analoga pubblicazione dell’inadempimento avverrà per 5 anni nel sito dell’Arbitro Assicurativo.

Naturalmente, il ricorso all’Arbitro Assicurativo non esclude il ricorso alle altre forme di mediazione, negoziazione ovvero al ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Per il ricorso all’Arbitro Assicurativo non è obbligatoria la presenza di un avvocato.

Dettagli
Pubblicato: 07 Gennaio 2026

Contributo di Vigilanza - scadenza 27.11.2025

Con Decreto del MEF in data 26 settembre 2025 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3.10.2025) sono state stabilite le seguenti quote per il contributo di vigilanza dovute:

(dovuto dai soggetti iscritti al RUI - sia operativi che inoperativi - alla data del 30.5.2025):

  • Lettera A, B o F: persone fisiche Euro 55,00 (incremento rispetto allo scorso anno del 17%)

  • Lettera A, B o F: persone giuridiche Euro 325,00 (incremento del 18% rispetto allo scorso anno);

  • Lettera C: Euro 21,00 (incremento del 17%);

  • Lettera D: diversi importi in base al fatturato;

  • Lettera E: nel Regolamento e nel Decreto per il contributo di vigilanza gli iscritti alla lettera E non risultano menzionati e quindi nulla devono a tal fine;

     

    Con provvedimento n. 161 del 28.10.2025 l’IVASS ha stabilito che per il pagamento debba essere utilizzato questo sito: https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass e che il pagamento debba avvenire entro il giorno 27.11.2025 secondo le istruzioni allegate.

     

L’IVASS, ha demandato alla Società Unimatica-RGI Spa l’invio di PEC ad ogni iscritto al RUI con la richiesta di pagamento. Tuttavia anche ove la PEC non pervenisse il contributo va in ogni caso versato seguendo le modalità sopra indicate.

 

Assointermediari giudica vergognoso l’aumento imposto dal Ministero senza neppure interpellarci e senza alcuna giustificazione economica nell’ottica di un balzello che colpisce le società in modo non proporzionale al fatturato contro ogni logica costituzionale del nostro Paese ed a favore esclusivamente dei grossi gruppi che, anche con questa manovra, vogliono costringere i medi e piccoli operatori indipendenti alla resa ed alla chiusura.

 

Infine ci chiediamo perché le Autorità nazionali di vigilanza non vengano chiuse delegando la più efficiente e meno costosa EIOPA alle funzioni di vigilanza riducendo i costi nell’ottica, da sempre divulgata da Banca di Italia, che chiama grandi i grossi operatori e quindi dovrebbe condividere di accentrare in una “grande” autorità Europea i poteri di vigilanza, riducendo i costi per gli imprenditori e magari riportandoli ad un corretto rapporto con il fatturato come le norme ed il buon senso richiedono.

Dettagli
Pubblicato: 29 Ottobre 2025
  1. Arbitro Assicurativo - entrata in vigore 15.1.2026
  2. Fondo di Garanzia Broker anno 2025
  3. Corsi di formazione 30 ore IVASS gratuiti per gli associati
  4. Nuovi Massimali Minimi per l'Assicurazione degli Intermediari e per la fidejussione

Pagina 1 di 16

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Informativa Privacy