l’operatività dell’Arbitro Assicurativo è stata stabilita dall’IVASS a far data dal 15.1.2026 con il proprio provvedimento n. 160 del 7.10.2025.
Da quella data sarà necessario, mediante un provvedimento che IVASS sta, per emanare:
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modificare il MUP (Modello Unico Precontrattuale) aggiungendo l’opzione del riscorso all’Arbitro Assicurativo alla sezione VII informazioni sulle forme di tutela del contraente;
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modificare il proprio sito web e la procedura reclami specificando la facoltà di ricorso all’Arbitro Assicurativo;
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far modificare dalle Imprese i DIP Aggiuntivi includendo alla voce “Prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi per le risoluzioni delle dispute” l’opzione dell’Arbitro Assicurativo.
Suggeriamo di attendere, prima di modificare i documenti, lo specifico provvedimento di modifica che verrà emanato dall’IVASS dove si potrà vedere esattamente cosa l’Autorità impone di modificare e come dopo la consueta farsa della pubblica consultazione dove non abbiamo fornito alcuna osservazione stante il fatto che poi IVASS non ascolterà nessuna delle nostre proposte, come al solito.
Precisiamo inoltre che non abbiamo preso parte alla scelta dei nominativi degli arbitri proposti dalle associazioni di categoria perché, ben conoscendo che non esiste alcuna possibilità di accordo con le altre associazioni (molto impegnate in promozioni di attività commerciali invece che di effettiva tutela della Categoria), quindi per la nomina ha scelto IVASS non essendo stato raggiunto un accordo fra le varie associazioni che hanno proposto una lista divisa o comunque congiunta ma non applicabile essendo la somma di varie liste, di candidati.
L’Italia è un Paese con delle difficoltà al lavoro di squadra e l’individualismo se non l’egoismo di taluni soggetti rendono impossibile la collaborazione nell’interesse della Categoria con tutto vantaggio dell’IVASS che può quindi ignorare le nostre istanze per compiacere solo e sempre le forti e potenti imprese di assicurazioni.
Ricordiamo che dono deferibili all’Arbitro Assicurativo:
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le controversie derivanti da contratti di assicurazione ed aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi; o
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l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo I, Sezione IVA, Capi III, III bis III ter del codice delle assicurazioni inerenti le attività di distribuzione.
Quando l’azione ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’arbitro vi è quando:
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le “controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita” non superino i seguenti importi:
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€ 300.000: per contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I, solo in caso di decesso;
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€ 150.000: per altri contratti vita e per i contratti di cui al ramo I non in caso di decesso (assicurazione malattia e contratti long-term care);
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per le “controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni” non superino i seguenti importi:
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€ 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile;
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€ 25.000 in tutti gli altri casi (ivi comprese le polizze infortuni che prevedano il caso morte).
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Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie aventi ad oggetto grandi rischi, come definiti dal Codice Assicurazioni Private.
Va precisato che l’Arbitro Assicurativo interviene solo dopo la ricezione di un reclamo non accolto e che le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti per le parti. Infatti ove la decisione dell’arbitro non sia eseguita dall’intermediario (o dall’Impresa di Assicurazioni) lo stesso deve pubblicare per sei mesi l’inadempimento della decisione dell’Arbitro sul proprio sito internet o in mancanza del sito negli uffici dell’Intermediario. Analoga pubblicazione dell’inadempimento avverrà per 5 anni nel sito dell’Arbitro Assicurativo.
Naturalmente, il ricorso all’Arbitro Assicurativo non esclude il ricorso alle altre forme di mediazione, negoziazione ovvero al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Per il ricorso all’Arbitro Assicurativo non è obbligatoria la presenza di un avvocato.
Purtroppo il ricorso all’Arbitro Assicurativo sembra precluso agli intermediari assicurativi che sono accusati da un cliente di una omissione o negligenza salvo che il ricorso venga presentato dal reclamante.
Sul punto stante il grave fenomeno di sentenze giudiziarie che considerano erroneamente il broker assicurativo come professionista (mentre in pratica svolge la medesima attività di un agente di assicurazioni invece considerato agente di commercio) l’Associazione sta cercando di sensibilizzare sia l’Autorità Giudiziaria che quella legislativa al fine di eliminare il malinteso creato della pessima redazione del codice delle assicurazioni da parte di IVASS che ha creato l’erronea interpretazione che l’attività di broker assicurativo sia una attività professionale con le relative responsabilità derivanti. In caso di disputa con una compagnia, invece sia i Magistrati che l’Autorità, considera il broker assicurativo un commerciante quindi senza alcun diritto alla tutela, salvo poi condannarlo come un professionista se l’assicurato non riceve per intero l’indennizzo da compagnie molto abili nell’oramai consueto e deleterio, ma non combattuto in alcun modo da IVASS, atteggiamento del “delay, deny and defend“. Questo stato di cose va cambiato al più presto.