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Focus-Covid19

Con la presente vi informiamo che IVASS ha pubblicato in home page del sito il Focus COVID - 19  le misure adottate dall’Istituto a seguito dell’emergenza.

Di seguito i link alle comunicazioni e ai provvedimenti:

  1. Emergenza epidemiologica da COVID-19 - adempimenti di legge gravanti sugli operatori
  2. IVASS raccomanda alle imprese estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi
  3. Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure a favore degli operatori del mercato assicurativo
  4. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia")
  5. Emergenza da COVID-19 - proroga dei termini per la gestione dei reclami e delle richieste di informazioni
  6. Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Prime misure a favore degli operatori del mercato assicurativo
  7. Informazioni di servizio per l'utenza

Il Focus contiene anche gli interventi del Governo Italiano e degli organismi internazionali EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) e IAIS (International Association of Insurance Supervisors).

Dettagli
Pubblicato: 07 Aprile 2020

Adempimenti 5.2.2020

Si ricorda che entro il 5.2.2020 si deve procedere tassativamente all'invio ad IVASS del Modello elettronico per la conferma della polizza e della operatività. (attenzione è bene non inviare il file all’ultimo giorno per via del traffico intenso di comunicazioni ed il rischio concreto di problemi tecnici).

Per adempiere queste sono le procedure:

munirsi di firma digitale qualificata (esistono vari fornitori, dalla Camera di Commercio a ditte private);

scaricare il l'apposito modello elettronico (pdf);

aprire il file con Adobe Acrobat (scaricabile gratuitamente dal sito Adobe https://acrobat.adobe.com/it/it/acrobat/pdf-reader.html ) e compilare la parte anagrafica e cliccare su verifica;

selezionare in quale qualità il modello viene firmato (in proprio per chi opera a titolo individuale, a titolo di rappresentante legale di società qualora si operi solo come rappresentante di società);

compilare il quadro indicando gli estremi dell’iscrizione al RUI e della società se applicabile e cliccare Verifica Stato;

selezionare il quadro Rinnovo contratto responsabilità civile professionale per l'anno in corso e cliccare su Verifica;

indicare il codice Impresa (chiedere al proprio Assicuratore);

Indicare: 2020 e cliccare Verifica Campi;

cliccare Verifica Finale del Modulo;

firmare digitalmente il modulo cliccando sul campo firma (dopo aver inserito la chiavetta o caricato il certificato di firma), salvare il file;

prima dell'invio del file firmato, in caso di dubbi, si prega verificare la correttezza delle firme sul sito: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/home o direttamente tramite il proprio programma di firma digitale che è in grado di verificare la correttezza della firma comunque apposta.

inviare il file come unico allegato via pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (il campo oggetto ed il testo della PEC sono liberi). Dopo l’invio non riceverete alcuna conferma (se non la ricevuta della PEC da conservare insieme alla copia del file inviato). Solo in caso di anomalia od errore ricevere entro 24/48 ore una PEC con la segnalazione del rifiuto dell’istanza e la motivazione.

 

Ricordiamo che in caso di mancata comunicazione si rischia la modifica dello status in "inoperativo" senza alcun tipo di avviso da parte di IVASS.

Dettagli
Pubblicato: 24 Gennaio 2020

Stretti legami - lente istruzioni

In esecuzione al provvedimento IVASS n. 84 del 13.2.2019 i Broker entro il 31.3.2019 e gli Agenti entro il 30.4.2019 dovevano inviare la comunicazione relativa agli stretti legami. L'IVASS in data 15.5.2019 ha comunicato di aver pubblicato le istruzioni ed i chiarimenti sulle modalità di trasmissione della comunicazione da rendere all'IVASS. Tali chiarimenti applicativi, che giungono due mesi dopo la scadenza del termine per adempiere (SIC!), sono consultabili qui: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2019/provv-84/Provvedimento_n._84_2018_Chiarimenti_applicativi.pdf .

 

Dettagli
Pubblicato: 06 Giugno 2019

Brexit

Con Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019 pubblicato nella GU n. 71 del 25.3.2019, il Governo Italiano ha adottato i primi provvedimenti in relazione alla uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

A prescindere da eventuali proroghe in fase di discussione, gli aspetti per noi interessanti riguardano gli Artt. dal 9 al 12 del testo del decreto.

 

Dettagli
Pubblicato: 28 Marzo 2019

IVASS provvedimento 84/2019

L’IVASS ha adottato in data 13.2.2019 il provvedimento n. 84/2019 e contestualmente ha informato che è disponibile sul sito dell’Istituto una nuova versione del modello elettronico pdf (3.05) che contiene le seguenti nuove funzionalità,:

Dichiarazione, ex art.102, comma 3, Regolamento n. 40/2018, relativa agli intermediari iscritti nella sezione E che operano a titolo accessorio;

Dichiarazione stretti legami e/o partecipazioni ai sensi dell'Art. 105 Regolamento n. 40/2018.

Con riferimento a tale ultima dichiarazione si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’Istituto con Provvedimento n. 84 del 13 febbraio 2019 ha indicato modalità e tempi per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 105 del Regolamento n. 40/2018.

In particolare, l’art. 4 stabilisce:

1. Le comunicazioni di cui all’articolo 3 sono trasmesse, a pena di irricevibilità, utilizzando il modello elettronico di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 40/2018, disponibile sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

2. Il modello elettronico di cui al comma 1 è inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nel rispetto dei termini di seguito indicati:

a) dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nelle sezioni B e D del Registro e alle imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C;

b) dal 1° aprile 2019 al 30 aprile 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nella sezione A del Registro e agli intermediari di altri Stati membri iscritti nell’Elenco annesso al Registro.”

Questo ennesimo adempimento piuttosto oscuro è stato imposto senza adeguata informativa e preavviso ed a nulla sono valse le nostre proteste per l'ulteriore adempimento e tantomeno abbiamo ricevuto alcuna istruzione in merito.

Pur protestando per la scarsa collaborazione offerta dall'Autorità raccomandiamo di procedere con l'invio del modulo elettronico entro le date previste dalla stessa che ribadiamo sono:

31.3.2019 per gli iscritti alla lettera B

30.4.2019 per gli iscritti alla lettera A

Segnaliamo che sebbene IVASS non abbia fornito alcuna istruzione in merito alla corretta compilazione del modulo da loro stessi predisposto, abbiamo potuto valutare come sia necessario che ogni iscritto al RUI lettera A o B invii un proprio modulo sia che si tratti di società che persone fisiche.

In particolare in caso di Società occorrerà inviare un modulo a nome del o dei rappresentanti legali se iscritti al RUI precisando anche la quota di partecipazione nella società iscritta al RUI ovvero in qualsiasi altra società (anche per il tramite di società fiduciare o parenti o terze persone) ed un altro modulo a nome della Società quindi un totale di due moduli (o più in base al numero delle società).

La compilazione del modulo richiederà la preventiva acquisizione della dichiarazione come da modulo inviato ai soci da parte di ciascuna lettera E (se presenti).

Inoltre nel dichiarare le partecipazioni societarie delle persone occorrerà predisporre una tabella come da esempio inviato ai soci.

Tutti i file vanno firmati con firma digitale qualificata (PadES o CadES indifferentemente) ed inviati via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. conservando il file inviato (in caso di contestazione non varrà la copia della pec inviata ma solo il file elettronico della pec). Sul punto precisiamo che la PEC non certifica affatto il contenuto degli allegati quindi come la procedura imposta da IVASS non garantisca la conferma che l’invio della PEC costituisca ricevuta dell’invio dell’allegato che come detto non viene affatto certificato dalla PEC. Ne consegue che oltre a dover conservare il file informatico dell’invio della PEC oltre al modulo inviato con firma digitale, sarà necessario mettere in conto, in caso di contestazioni, costosi ricorsi giudiziari per i quali sarà opportuno che ciascun socio valuti una copertura spese di difesa legale con adeguato massimale.

 

Dettagli
Pubblicato: 27 Marzo 2019
  1. Indagine in tema Brexit
  2. Corso Formazione in Aula IDD 16.11.2018
  3. IDD domande e risposte
  4. Novità IDD

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