Pubblichiamo le richieste avanzate dall'Associazione su indicazione degli Associati per la pubblica consultazione relativa al regolamento per la gestione dei rapporti via web.
Il regolamento a cui sta lavorando l’IVASS fa parte delle novità introdotte dal Legislatore per favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza dell’Assicurato circa i propri contratti ed i relativi pagamenti. Il fine è quindi assolutamente condivisibile e va anche visto come deciso contrasto nei confronti degli operatori che si appropriano indebitamente delle somme da versare alle Imprese di Assicurazioni. Tuttavia la scarsa conoscenza del mezzo informatico e la scarsissima conoscenza degli aspetti tecnici assicurativi degli Assicurati impongono, da un lato, estrema precisione e trasparenza nei dati forniti dal sito web dell’Impresa e dall’altro rendono indispensabile l’assistenza all’Assicurato da parte dell’Intermediario. Infatti nella stesura del regolamento non si può non tenere a mente che quasi la totalità dei contratti stipulati in Italia sono gestiti da Intermediari che con il loro quotidiano lavoro garantiscono puntuale informativa all’Assicurato ed assistenza e collaborazione gratuita alle Imprese. Gli Intermediari quindi non devono essere esclusi dall’accesso all’Home Insurance dei propri clienti e non devono affrontare costi aggiuntivi per gestire questo nuovo strumento.
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Desideriamo richiamare l’attenzione degli Associati sulla prossima scadenza fissata per il 30.4.2013 relativa alla fase di pubblica consultazione in relazione al Regolamento per la Gestione dei Rapporti Assicurativi via WEB come stabilito dall’Art. 22 punto 8 del Decreto Legislativo n. 179/2012.
Il file contenente lo schema di regolamento ed il modulo per effettuare commenti è scaricabile qui: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F22738/home_insurance.zip .
L’Associazione gradirebbe ricevere dagli Associati i commenti da inviare in modo riassuntivo all’IVASS entro il 28.4.2013.
Ricordiamo come questo passaggio cruciale sia di estremo interesse per gli Assicurati e come non debbano essere esclusi da questo passaggio gli Intermediari Assicurativi che quotidianamente gestiscono i rapporti assicurativi.
A questo fine sarà indispensabile richiedere che gli intermediari designati abbiano un accesso ai dati dei propri clienti mediante una abilitazione dell’assicurato come già avviene per esempio per gli Intermediari Fiscali ed i dati dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre risulta logico che non siano le Imprese di Assicurazioni o gli Intermediari a dover inviare le credenziali di accesso, ma che debbano essere i singoli Assicurati a richiederle direttamente sul sito dell’Impresa di Assicurazioni. Quindi un servizio messo a disposizione di tutti gli Assicurati (privati o aziende) ma la cui attivazione è lasciata alla effettiva necessità e richiesta dell’Assicurato. Non ha senso, ed anzi è molto pericoloso oltre che inutilmente costoso, inviare credenziali di accesso a chi non ha alcuna intenzione di utilizzarle (per esempio chi non possiede un computer o non ha accesso alla rete Internet). In questo caso l’esempio da seguire è il sistema delle società che gestiscono le carte di credito.
Infine mentre è auspicabile che il servizio non incrementi i costi a carico delle Imprese di Assicurazioni, è tassativo che questo nuovo servizio non riversi costi di alcun tipo sugli Intermediari o che crei situazioni di potenziale conflitto o lesive dei legittimi interessi degli Intermediari in termini di riservatezza delle informazioni relative alla propria Clientela o addirittura concorrenza sleale.
Attendiamo il Vostro contributo, chi non fosse associato ma desiderasse comunque contribuire potrà inviare ugualmente il proprio contributo unitamente alla domanda di adesione all’Associazione.
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Abbiamo il piacere di informare gli Associati che il Ministero della Giustizia con decreto del 19.10.2012, pubblicato il 14.1.2013 ha posto rimedio alla situazione relativa all’assicurazione rischi professionali dei Notai Italiani.
Infatti la situazione precedente vedeva l’obbligo dei Notai a contrarre la propria polizza unicamente per il tramite di una singola struttura e la situazione come anche da noi evidenziato, poteva rischiare forse di essere ritenuta in violazione al principio di libera concorrenza o forse addirittura dei regolamenti fiscali e ISVAP in materia.
In ogni caso il Ministero ha sancito da un lato la libertà per ciascun Notaio di assicurarsi dove ritiene opportuno e dall’altro ha posto condizioni minime di garanzia quali il massimale minimo di Euro 3.000.000,00, la retroattività illimitata e la postuma decennale in caso di cessazione dell’attività del Notaio.
Contraddistinti dal nostro usuale atteggiamento positivo prendiamo atto e ringraziamo il Ministero della Giustizia di quanto decretato e del moderno principio ispiratore che è senza dubbio positivo in quanto svincola da un singolo intermediario un portafoglio di dimensioni interessanti offrendo alla libera concorrenza le polizze dei Notai Italiani.
Auspichiamo tuttavia che il Ministero possa anche tenere conto della difficoltà rappresentata dall’elevato rischio relativo all’assicurazione dei Notai che le imposizioni di retroattività illimitata e postuma decennale, rischiano di rendere ancora più complicate e costose specie per una Categoria, come i Notai, che hanno già subito notevoli aggravi dei costi per le recenti liberalizzazioni.
Al fine di identificare la migliore soluzione pratica al problema dell’assicurazione dei Notai Italiani ed a tutela dei Consumatori, la Assointermediari resta a disposizione del Ministero e delle Autorità o Associazioni preposte per fornire il proprio contributo per l’individuazione di linee guida per la polizza Responsabilità Professionale Notai, che da un lato tutelino adeguatamente i Consumatori ed i Clienti dei Notai e dall’altra rendano il rischio assicurabile senza gravare in modo eccessivo sui conti dei Notai consentendo al Mercato assicurativo di offrire un ampio ventaglio di soluzioni fra le quali ciascuno possa trovare quella ritenuta più idonea avvalendosi dell’intermediario assicurativo di fiducia.
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In seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 179/2012, che è entrato in vigore il 20.10.2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano la nostra Categoria.
Infatti all’Art. 22 di detto Decreto si sancisce:
- l’abolizione del tacito rinnovo per le polizze RC veicoli a motore e natanti ed alle eventuali altre garanzie prestate sullo stesso veicolo anche con polizze separate;
- per le polizze già in vigore al 20.10.2012 il tacito rinnovo viene abolito a far data dall’1.1.2013;
- le Imprese di Assicurazione dovranno informare i clienti che hanno stipulato polizze con clausole di tacito rinnovo il venir meno di tale clausola;
- Entro il 19 Dicembre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto contenente le condizioni di assicurazione base per la RC Veicoli a motore al fine di consentire un raffronto fra le tariffe dei vari assicuratori sul medesimo testo contrattuale;
- Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS (ex ISVAP) dovrà predisporre un regolamento relativo all’attuazione, entro il 19 Marzo 2013, dei sistemi per consentire l’accesso, tramite i siti internet delle Imprese di Assicurazione, ai dati relativi agli Assicurati. Tali siti dovranno, previo accesso a mezzo password, consentire la consultazione della posizione assicurativa dell’Assicurato, consentire di gestire il rinnovo dei contratti ed i pagamenti e per le polizze vita anche riportare il valore di riscatto aggiornato;
- Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS dovrà provvedere ad un regolamento atto a riunificare ed armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi ed anche definire i requisiti dei soggetti formatori;
- Viene stabilita la possibilità di collaborazione fra soggetti iscritti alla lettera A, B e D del RUI (dalla liberalizzazione sono stati esclusi gli iscritti in lettera E) ed è consentita la collaborazione anche fra iscritti nella stessa sezione. In ogni caso permane l’obbligo di adeguata informativa a mezzo del modello 7B;
- Al comma 11 dell’Art. 22 del Decreto viene introdotto un gravissimo limite alla collaborazione fra Intermediari assicurativi derivante dall’introduzione del vincolo di solidarietà fra gli Intermediari nel caso in cui il cliente/assicurato abbia a subire un danno. Questa previsione, che non trova giustificazione alcuna posto che perfino in caso di coassicurazione le varie Imprese di Assicurazione mantengono una responsabilità distinta e mai solidale, pone delle gravissime ed ingiustificate responsabilità sugli Intermediari Assicurativi col rischio di vanificare del tutto la declamata liberalizzazione;
- Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS dovrà definire degli standard tecnici uniformi per la gestione e la conclusione dei contratti e per favorire la collaborazione fra intermediari;
- Infine il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, fissato in due anni viene elevato a 10 anni per tutti i tipi di contratti.
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