Il Consiglio Direttivo, nell’ultima riunione, ha deliberato di finanziare al 100% due corsi di 30 ore per ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa.
I corsi, somministrati dalla società April Italia Srl di Milano si svolgeranno online in modo libero ed individuale da ciascun partecipate ma dovranno essere tassativamente completati entro il 31.12.2025.
Alla fine del corso, in caso di superamento del test di verifica, verrà rilasciato l’attestato valido ai fini formazione obbligatoria IVASS 2025.
I soci sono pregati di indicare via email alla segreteria (segreteria @ assointermediari.it ) il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono cellulare dei due partecipanti da loro designati (due per ciascun Associato). (i corsi saranno attivati alla ricezione dei dati dai soci aventi diritto).
Si richiede ai soci interessati di non iscriversi direttamente sul sito ma di inviare la richiesta alla segreteria per poter beneficiare dei corsi con costo interamente a carico dell’Associazione.
Ci auguriamo che questa iniziativa incontri il Tuo interesse e gradimento, in cambio chiediamo solo di rispondere con cortese urgenza per una migliore organizzazione del servizio.
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Con regolamento delegato UE n. 2024/896 del 5.12.2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE in data 20.3.2024, la Commissione ha stabilito i nuovi limiti minimi per l’assicurazione degli intermediari assicurativi a decorrere dal 9.10.2024.
I nuovi limiti minimi, in vigore dal 9.10.2024, sono i seguenti:
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Massimale polizza RC Euro 1.564.610,00 per sinistro ed Euro 2.315.610,00 in aggregato per anno assicurativo;
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Capacità finanziaria (fidejussione per chi ha optato per questa scelta) 4% della somma dei premi annuali incassati con il minimo di Euro 23.480,00.
Sebbene si possa eccepire, in caso di sanzione IVASS, l’informazione fuorviante contentuta nel sito IVASS ad oggi (che indica i precedenti massimali minimi), si raccomanda a chi ricade nei limiti minimi di adeguare con decorrenza dal 9.10.2024 (o immediata) la propria polizza o la propria fidejussione.
Questo provvediamento atteso da oltre un anno da parte della Commissione contiene di nuovo adempimenti in corso d’anno che non tengono conto minimamente delle esigenze degli intermediari e della specifica scadenza annuale obbligatoria che in Italia è del 31.12 di ogni anno. Abbiamo sollevato quindi delle eccezioni presso le Autorità e come spesso accade non abbiamo ricevuto alcun riscontro tranne che una fattiva collaborazione da parte di EIOPA che tuttavia non può decidere in vece della Commissione ed ha fatto il proprio dovere rendendo pubblici i nuovi massimali sin dalla metà dello scorso anno. Mentre ringraziamo EIOPA per il servizio reso agli utenti consumatori ed agli intermediari ci si chiede se la Commissione Europea abbia a cuore la nostra attività ovvero preferisca l’estinzione degli intermediari specie quelli non di proprietà di multinazionali.
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In data 30.10.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 25.10.2024 (allegato) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede:
che il versamento del contributo, pari all’8 per mille delle provvigioni 2023, dovrà essere effettuato entro il 31.10.2024.
Entro il 31.10.2024 dovrà inoltre essere trasmessa al Fondo (a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC:
L’adepimento riguarda come di consueto solo gli iscritti in sezione B del RUI (Broker Assicurativi).
Il modello della dichiarazione in formato Word e pdf è disponibile a richiesta in segreteria ed è stato inviato a tutti gli Associati.
Ringraziamo come sempre il Governo per assumere provvedimenti in ritardo e concedere un solo giorno agli Intermediari per adempiere.
Questo modo di operare, certamente contrario al rispetto dei lavoratori, probabilmente viola anche la Legge 212 del 27 luglio 2000 imponendo un termine per il contribuente che è assolutamente inaccettabile (24 ore) anziché i 60 giorni stabiliti dalla Legge o almeno i 30 che ci sono solitamente stati imposti.
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Con Decreto del MEF in data 6 agosto 2024 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12.8.2024) sono state stabilite le seguenti quote per il contributo di vigilanza dovute:
(dovuto dai soggetti iscritti al RUI - sia operativi che inoperativi - alla data del 30.5.2024):
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Lettera A o B: persone fisiche Euro 47,00 (invariato rispetto allo scorso anno);
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Lettera A o B: persone giuridiche Euro 275,00 (incremento del 2,6% rispetto allo scorso anno);
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Lettera C: Euro 18,00 (invariato rispetto allo scorso anno);
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Lettera D: diversi importi in base al fatturato;
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Lettera E: nel Regolamento e nel Decreto per il contributo di vigilanza gli iscritti alla lettera E non risultano menzionati e quindi nulla devono a tal fine.
Con provvedimento n. 148 del 13.9.2024 l’IVASS ha stabilito che per il pagamento debba essere utilizzato questo sito: https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass e che il pagamento debba avvenire entro il giorno 14.10.2024 secondo le istruzioni scaricabili qui.
L’IVASS, ha demandato alla Società Unimatica-RGI Spa l’invio di PEC ad ogni iscritto al RUI con la richiesta di pagamento. Tuttavia anche ove la PEC non pervenisse il contributo va in ogni caso versato seguendo le modalità sopra indicate. (Per la verità la Società Unimatica, evidentemente leggendo nel futuro, ha già inviato a molti iscritti la PEC di richiesta pagamento in data 9.9.2024).
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Il nuovo portale RUI è online dal 4.6.2024 a questo indirizzo: https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home .
Invitiamo i soci alla verifica dei dati risultanti ed alla correzione di eventuali errori.
Come è noto infatti tramite l’accesso autenticato con Spid (personale o aziendale/professionale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica), Nodo eIDAS Italiano (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/nodo-eidas-italiano di futura realizzazione), è consentito ai delegati di ogni intermediario apportare modifiche ai dati risultanti al RUI accedendo a questo indirizzo: https://ruipersonal.ivass.it/
Si raccomanda estrema attenzione nella compilazione delle istanze in quanto in caso di dichiarazioni ritenute false o errate incombe sull’operatore il rischio di sanzioni nei casi più gravi anche di carattere penale. Quindi ogni variazione va con attenzione verificata ed inserita e presentata solo dopo attenta lettura.
In pratica è importante comprendere che la modifica dei dati a cura dello stesso intermediario pone in capo allo stesso, oltre che l’onere di attivarsi per la modifica anche una maggiore responsabilità. In nessun caso quindi si devono fornire a terzi le credenziali personali di accesso in quanto le conseguenze di eventuali errori ricadono comunque sull’intermediario il quale deve occuparsene in prima persona salvo una formale delega a terzi che però, in tal caso, utilizzeranno le proprie credenziali di accesso e saranno quindi formalmente responsabili delle modifiche.
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