Assointermediari richiede urgenti modifiche al Decreto Sviluppo (179/2012)
In seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 179/2012, che è entrato in vigore il 20.10.2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano la nostra Categoria.
Infatti all’Art. 22 di detto Decreto si sancisce:
- l’abolizione del tacito rinnovo per le polizze RC veicoli a motore e natanti ed alle eventuali altre garanzie prestate sullo stesso veicolo anche con polizze separate;
- per le polizze già in vigore al 20.10.2012 il tacito rinnovo viene abolito a far data dall’1.1.2013;
- le Imprese di Assicurazione dovranno informare i clienti che hanno stipulato polizze con clausole di tacito rinnovo il venir meno di tale clausola;
- Entro il 19 Dicembre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto contenente le condizioni di assicurazione base per la RC Veicoli a motore al fine di consentire un raffronto fra le tariffe dei vari assicuratori sul medesimo testo contrattuale;
- Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS (ex ISVAP) dovrà predisporre un regolamento relativo all’attuazione, entro il 19 Marzo 2013, dei sistemi per consentire l’accesso, tramite i siti internet delle Imprese di Assicurazione, ai dati relativi agli Assicurati. Tali siti dovranno, previo accesso a mezzo password, consentire la consultazione della posizione assicurativa dell’Assicurato, consentire di gestire il rinnovo dei contratti ed i pagamenti e per le polizze vita anche riportare il valore di riscatto aggiornato;
- Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS dovrà provvedere ad un regolamento atto a riunificare ed armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi ed anche definire i requisiti dei soggetti formatori;
- Viene stabilita la possibilità di collaborazione fra soggetti iscritti alla lettera A, B e D del RUI (dalla liberalizzazione sono stati esclusi gli iscritti in lettera E) ed è consentita la collaborazione anche fra iscritti nella stessa sezione. In ogni caso permane l’obbligo di adeguata informativa a mezzo del modello 7B;
- Al comma 11 dell’Art. 22 del Decreto viene introdotto un gravissimo limite alla collaborazione fra Intermediari assicurativi derivante dall’introduzione del vincolo di solidarietà fra gli Intermediari nel caso in cui il cliente/assicurato abbia a subire un danno. Questa previsione, che non trova giustificazione alcuna posto che perfino in caso di coassicurazione le varie Imprese di Assicurazione mantengono una responsabilità distinta e mai solidale, pone delle gravissime ed ingiustificate responsabilità sugli Intermediari Assicurativi col rischio di vanificare del tutto la declamata liberalizzazione;
- Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS dovrà definire degli standard tecnici uniformi per la gestione e la conclusione dei contratti e per favorire la collaborazione fra intermediari;
- Infine il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, fissato in due anni viene elevato a 10 anni per tutti i tipi di contratti.