Assointermediari richiede urgenti modifiche al Decreto Sviluppo (179/2012)

In seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 179/2012, che è entrato in vigore il 20.10.2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano la nostra Categoria.
Infatti all’Art. 22 di detto Decreto si sancisce:

  • l’abolizione del tacito rinnovo per le polizze RC veicoli a motore e natanti ed alle eventuali altre garanzie prestate sullo stesso veicolo anche con polizze separate;
  • per le polizze già in vigore al 20.10.2012 il tacito rinnovo viene abolito a far data dall’1.1.2013;
  • le Imprese di Assicurazione dovranno informare i clienti che hanno stipulato polizze con clausole di tacito rinnovo il venir meno di tale clausola;
  • Entro il 19 Dicembre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto contenente le condizioni di assicurazione base per la RC Veicoli a motore al fine di consentire un raffronto fra le tariffe dei vari assicuratori sul medesimo testo contrattuale;
  • Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS (ex ISVAP) dovrà predisporre un regolamento relativo all’attuazione, entro il 19 Marzo 2013, dei sistemi per consentire l’accesso, tramite i siti internet delle Imprese di Assicurazione, ai dati relativi agli Assicurati. Tali siti dovranno, previo accesso a mezzo password, consentire la consultazione della posizione assicurativa dell’Assicurato, consentire di gestire il rinnovo dei contratti ed i pagamenti e per le polizze vita anche riportare il valore di riscatto aggiornato;
  • Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS dovrà provvedere ad un regolamento atto a riunificare ed armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi ed anche definire i requisiti dei soggetti formatori;
  • Viene stabilita la possibilità di collaborazione fra soggetti iscritti alla lettera A, B e D del RUI (dalla liberalizzazione sono stati esclusi gli iscritti in lettera E) ed è consentita la collaborazione anche fra iscritti nella stessa sezione. In ogni caso permane l’obbligo di adeguata informativa a mezzo del modello 7B; 
  • Al comma 11 dell’Art. 22 del Decreto viene introdotto un gravissimo limite alla collaborazione fra Intermediari assicurativi derivante dall’introduzione del vincolo di solidarietà fra gli Intermediari nel caso in cui il cliente/assicurato abbia a subire un danno. Questa previsione, che non trova giustificazione alcuna posto che perfino in caso di coassicurazione le varie Imprese di Assicurazione mantengono una responsabilità distinta e mai solidale, pone delle gravissime ed ingiustificate responsabilità sugli Intermediari Assicurativi col rischio di vanificare del tutto la declamata liberalizzazione; 
  • Entro il 18 Gennaio 2013 l’IVASS dovrà definire degli standard tecnici uniformi per la gestione e la conclusione dei contratti e per favorire la collaborazione fra intermediari; 
  • Infine il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, fissato in due anni viene elevato a 10 anni per tutti i tipi di contratti. 

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Agenti Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi

In seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 169/2012 , che è entrato in vigore il 17.10.2012, il Legislatore ha definitivamente diviso l’attività di Agente o Mediatore Assicurativo da quella di Agente o Mediatore Creditizio pur confermandone la compatibilità.
Tuttavia gli iscritti alla sezione A o B del registro unico degli Intermediari Assicurativi possono svolgere anche l’attività rispettivamente di agenti o mediatori creditizi previa iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi gestito dal nuovo Organismo creato per la gestione degli elenchi.

Gli Agenti Assicurativi o i Broker Assicurativi che desiderano iscriversi all’elenco facendo valere i titoli equipollenti per evitare l’esame (aver svolto negli ultimi 5 anni almeno tre anni di attività nella mediazione creditizia retribuita con almeno Euro 5.000,00) dovranno inoltrare la domanda esclusivamente a mezzo telematico entro il 31 Ottobre 2012.

 

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Articolo 34

Terminata la fase di pubblica consultazione relativa al regolamento di cui all'Art. 34 il Presidente dell'ISVAP ha partecipato ad una udienza al Senato in data 31.7.2012 durante la quale ha evidenziato come siano giunte 3.400 email in maggioranza da singoli intermediari che richiedevano modifiche al regolamento proposto.
La nostra Associazione ha formulato una ferma protesta con questa comunicazione in quanto abbiamo trovato inaccettabile che l'obbligo di fornire tre preventivi auto, che ovviamente il Legislatore voleva porre a carico dell'Imprese di Assicurazioni, abbia visto una bozza di regolamento che al contrario poneva a carico dei soli intermediari questo impossibile adempimento esonerando contestualmente dall'obbligo le Imprese che vendono direttamente i prodotti tramite Internet (Imprese che ovviamente stante la mancanza di un intermediario offrono meno garanzie all'utente consumatore).
Allo stato sembra che l'ISVAP abbia condiviso alcune osservazioni e quindi si prepari ad una nuova stesura del regolamento ed una nuova fase di pubblica consultazione, nel caso in cui il Governo non provveda invece ad emanare un nuovo provvedimento in materia.
L'Associazione mantiene lo stato di agitazione circa questa norma e raccomanda tutti gli Associati la massima vigilanza affinchè non passi in alcun modo sotto silenzio un eventuale reiterato tentativo di scaricare sugli intermediari i costi e le responsabilità delle Imprese di Assicurazioni.

Compagnie: PEC no grazie!

In esecuzione al mandato ricevuto dal Consiglio, Assointermediari ha inviato 229 lettere ad altrettante Compagnie di Assicurazioni risultate iscritte nei registri tenuti dall’ISVAP (ora IVASS) al Giugno 2012.

 Su 229 lettere inviate sono state solo 11 le Compagnie che hanno risposto.

Risulta evidente che il mercato assicurativo Italiano non pone la necessaria attenzione alla sicurezza nelle comunicazioni a mezzo PEC.

L'elenco delle PEC è stato inviato agli Associati.

Contributo di Vigilanza 2012

Il Contributo di vigilanza, normalmente dovuto entro il 31.7 di ogni anno, è stato oggetto di provvedimento del Governo solo in data 18.7.2012 (D.M. 18.7.2012) con il quale sono stati stabiliti i nuovi contributi di vigilanza.

I nuovi importi sono i seguenti:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche € 53,00
a2) persone giuridiche € 295,00
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche € 53,00
b2) persone giuridiche € 295,00
c) sezione C (produttori diretti) € 19,00
d) sezione D (banche, intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.200,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 6.900,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 5.750,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM € 2.300,00.

Con provvedimento n. 2999 del 24.8.2012 l’ISVAP ha indicato i tempi e le modalità per il pagamento dei contributi di vigilanza che sono:

  • entro il 23.9.2012 salvo;
  • entro il 30.11.2012 per i soli residenti in zone colpite dal sisma del 20 e del 29 Maggio 2012 (Emilia).

 

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