IVASS provvedimento 84/2019

L’IVASS ha adottato in data 13.2.2019 il provvedimento n. 84/2019 e contestualmente ha informato che è disponibile sul sito dell’Istituto una nuova versione del modello elettronico pdf (3.05) che contiene le seguenti nuove funzionalità,:

Dichiarazione, ex art.102, comma 3, Regolamento n. 40/2018, relativa agli intermediari iscritti nella sezione E che operano a titolo accessorio;

Dichiarazione stretti legami e/o partecipazioni ai sensi dell'Art. 105 Regolamento n. 40/2018.

Con riferimento a tale ultima dichiarazione si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’Istituto con Provvedimento n. 84 del 13 febbraio 2019 ha indicato modalità e tempi per la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 105 del Regolamento n. 40/2018.

In particolare, l’art. 4 stabilisce:

1. Le comunicazioni di cui all’articolo 3 sono trasmesse, a pena di irricevibilità, utilizzando il modello elettronico di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 40/2018, disponibile sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

2. Il modello elettronico di cui al comma 1 è inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nel rispetto dei termini di seguito indicati:

a) dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nelle sezioni B e D del Registro e alle imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C;

b) dal 1° aprile 2019 al 30 aprile 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nella sezione A del Registro e agli intermediari di altri Stati membri iscritti nell’Elenco annesso al Registro.”

Questo ennesimo adempimento piuttosto oscuro è stato imposto senza adeguata informativa e preavviso ed a nulla sono valse le nostre proteste per l'ulteriore adempimento e tantomeno abbiamo ricevuto alcuna istruzione in merito.

Pur protestando per la scarsa collaborazione offerta dall'Autorità raccomandiamo di procedere con l'invio del modulo elettronico entro le date previste dalla stessa che ribadiamo sono:

31.3.2019 per gli iscritti alla lettera B

30.4.2019 per gli iscritti alla lettera A

Segnaliamo che sebbene IVASS non abbia fornito alcuna istruzione in merito alla corretta compilazione del modulo da loro stessi predisposto, abbiamo potuto valutare come sia necessario che ogni iscritto al RUI lettera A o B invii un proprio modulo sia che si tratti di società che persone fisiche.

In particolare in caso di Società occorrerà inviare un modulo a nome del o dei rappresentanti legali se iscritti al RUI precisando anche la quota di partecipazione nella società iscritta al RUI ovvero in qualsiasi altra società (anche per il tramite di società fiduciare o parenti o terze persone) ed un altro modulo a nome della Società quindi un totale di due moduli (o più in base al numero delle società).

La compilazione del modulo richiederà la preventiva acquisizione della dichiarazione come da modulo inviato ai soci da parte di ciascuna lettera E (se presenti).

Inoltre nel dichiarare le partecipazioni societarie delle persone occorrerà predisporre una tabella come da esempio inviato ai soci.

Tutti i file vanno firmati con firma digitale qualificata (PadES o CadES indifferentemente) ed inviati via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. conservando il file inviato (in caso di contestazione non varrà la copia della pec inviata ma solo il file elettronico della pec). Sul punto precisiamo che la PEC non certifica affatto il contenuto degli allegati quindi come la procedura imposta da IVASS non garantisca la conferma che l’invio della PEC costituisca ricevuta dell’invio dell’allegato che come detto non viene affatto certificato dalla PEC. Ne consegue che oltre a dover conservare il file informatico dell’invio della PEC oltre al modulo inviato con firma digitale, sarà necessario mettere in conto, in caso di contestazioni, costosi ricorsi giudiziari per i quali sarà opportuno che ciascun socio valuti una copertura spese di difesa legale con adeguato massimale.