Liberalizzazioni 2012

 In sede di conversione del Decreto Legge detto sulle liberalizzazioni, indichiamo  le modifiche principali che interessano il mondo assicurativo ed in fondo riportiamo il testo originario del decreto.

Noterete che, per ora, sembra essere stata rimossa la riduzione del 30% degli indennizzi RC Auto in assenza di accettazione dell'indennizzo in forma specifica, il famigerato articolo 34 viene modificato delegando all'ISVAP di redigere le relative norme relative ai tre preventivi auto e le sanzioni, inizialmente fissate in da Euro 50.000,00 ad Euro 100.000,00 sono ora “ridotte” da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 con il raddoppio in caso di violazioni multiple.

Resta l'inaccettabile ed ingiusto vincolo solidale per le sanzioni per l'Agente di Assicurazioni che si trova a rispondere in solido di un adempimento che non può in alcun modo controllare essendo totalmente in capo alla propria mandante che, notoriamente, non ascolta mai i propri Agenti prima di predisporre uno stampato o una procedura.

Vengono poi introdotte maggiori pene detentive in caso di frode assicurativa ed alcune norme finalizzate a controllare meglio l'autenticità dei contrassegni di assicurazione.

Viene anche di fatto abolito il risarcimento per le micro invalidità, spesso utilizzati per il cosiddetto colpo di frusta. Resta il fatto che questa limitazione difficilmente verrà confermata posto si tratti di evidente norma dai contenuti discriminatori. Infatti lo Stato non può, per punire i furbi che richiedono ingiusti risarcimenti, danneggiare anche le persone per bene, cioè la stragrande maggioranza, che hanno subito un effettivo danno.

Resta l'assoluta carenza di norme di liberalizzazione del settore e che possano portare ad un effettiva maggiore concorrenza a vantaggio sia degli utenti/consumatori che dei giovani in cerca di lavoro nel settore assicurativo.

La vera liberalizzazione deve prevedere la possibilità per chiunque di svolgere, sotto la supervisione di soggetti abilitati (Agenti o Broker) la funzione di procacciatori di affari o collaboratori, anche occasionali, senza alcun obbligo di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari o obblighi di formazione. Infatti, come avviene nella maggioranza degli altri Paesi UE, la funzione di collaboratore o procacciatore di affari dovrebbe poter essere svolta senza la necessità di alcuna iscrizione al RUI e, in base alle già vigenti norme fiscali, anche senza la necessità, entro certi limiti, di avere una partita iva. Questa liberalizzazione consentirebbe a molti giovani di trovare un lavoro, che si potrebbe benissimo conciliare con le esigenze di tempo per completare gli studi e darebbe al giovane la possibilità di imparare un mestiere guadagnando anche un discreto compenso.

Infine il perdurante divieto, imposto dall'ISVAP, di collaborazione fra Agenti e Agenti e fra Agenti e Broker, doveva essere in questa occasione rimosso per consentire una maggiore libertà di movimento di Agenti e Broker nell'interesse dell'assicurato.

Infine la sola comparazione del prezzo di una polizza rappresenta un modo superficiale e spesso errato di valutazione di un contratto che, essendo composto da un insieme notevole di clausole, andrebbe valutato nel suo complesso e non solo in base al prezzo.

Per analogia sarebbe come scegliere un'auto solo in base al prezzo e non in base ad importanti elementi di valutazione come la sicurezza, l'affidabilità, l'assistenza eccetera.

La sola comparazione di tariffe RC Auto svilisce l'enorme lavoro svolto quotidianamente da Agenti e Boker alla ricerca per i propri clienti delle migliori soluzioni non solo in termini di costo ma anche e soprattutto di qualità.

Una polizza poco costosa che in caso di sinistro non interviene crea alla collettività maggior danno di una polizza leggermente più costosa ma efficace.

Lamentiamo che, come al solito, il Governo proceda a colpi di decreto, senza ascoltare la voce degli operatori del settore o limitandosi ad ascoltare pochi gruppi selezionati.

La democrazia imporrebbe di ascoltare tutti gli operatori del settore e magari evitare di introdurre per decreto norme di impossibile attuazione o di scarsa efficacia.

Sarebbe auspicabile che il Governo procedesse a riforme che liberalizzino realmente il settore assicurativo e che intervenisse con urgenza per sanare i problemi causati dalla lentezza del Servizio Giustizia che impatta in modo determinante, sui costi delle polizze di assicurazione sia nel settore RC Auto che nel settore RC in generale.

Mentre la riforma della Giustizia è stata annunciata dal Governo e quindi pone le condizioni per un cauto ottimismo, manca del tutto, al momento, una effettiva liberalizazione del settore assicurativo rendendo finalmente semplice l'accesso dei giovani all'attività di intermediario assicurativo oggi impossibile a causa degli eccessivi vincoli di norme, procedure ed adempimenti.

Assointermediari resta a disposizione per fornire le proprie proposte di liberalizzazione del settore nella speranza che il settore possa, dopo lustri di continue regolamentazioni restrittive, conoscere una fase di sviluppo con grande accesso di giovani operatori nel settore.

Infine la nostra Associazione richiede maggiore concorrenza e libertà riportando alla legalità situazioni che vedono tagliati fuori Agenti e Broker dalla possibilità di stipulare polizze da alcuni Ordini Professionali che non, solo vendono direttamente garanzie assicurative senza disporre della licenza di Impresa Assicurativa, ma addirittura rendono obbligatoria la stipula della loro polizza a tutti gli iscritti violando ogni norma di libera concorrenza, trasparenza e libertà.

Per seguire le nostre iniziative potete iscrivervi alla newsletter gratuita dell'Associazione cliccando qui.

Ecco comunque, in bozza, il testo degli articoli e degli emendamenti relativi al settore assicurativo che sono in questi giorni in discussione al Parlamento. La versione completa è scaricabile dal sito del Senato cliccando http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_328.pdf

 ----------------------------------------------

Articolo 28

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

L'articolo 28 stabilisce che, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, siano obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Con un emendamento (28.100) approvato dalla Commissione si propone anzitutto di specificare che i suddetti gruppi assicurativi non siano riconducibili alle stesse banche, istituti di credito e intermediari finanziari.

Viene comunque lasciata al cliente la libertà di scegliere sul mercato la polizza vita più conveniente, che la banca deve accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo (o del credito al consumo, come specificato dal subemendamento 28.100/1 approvato dalla Commissione).

Si rinvia quindi all'Isvap per la definizione dei contenuti minimi del suddetto contratto di assicurazione.

L'emendamento 28.100 modifica infine l'articolo 21 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), in materia di azioni ingannevoli, al fine di specificare che è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca e all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca.

 

Articolo 29

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

Il comma 1 dispone che, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di RC auto, i valori dei costi e delle eventuali franchigie, sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. Accogliendo in sede referente gli emendamenti 29.18 e 29.19, la Commissione propone all'Assemblea di inserire un comma 1-bis in base al quale è l’ISVAP che definisce il criterio di cui al comma 1, stabilendo annualmente il limite alle compensazioni dovute.

Sempre in sede referente, accogliendo gli identici emendamenti 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31 la Commissione propone di sopprimere il comma 2: esso dispone che, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, sia facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica; in questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente sarebbe stato ridotto del 30 per cento.

 

 

Articolo 30

(Repressione delle frodi)

Il comma 1 valorizza un profilo informativo che l'ISVAP ha più volte giudicato determinante, per fronteggiare il problema delle frodi nel settore RC auto: spetta a ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, raccogliere informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. In base alla norma, tali informazioni andranno ora trasmesse all'ISVAP, con cadenza annuale, sotto forma di relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso il quale -anche sulla base dei predetti elementi informativi -eserciterà i propri poteri di vigilanza, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. La Commissione in sede referente, accogliendo gli emendamenti 30.1 e 30.2 (testo 2), assiste l'obbligo di trasmissione della relazione con una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro, secondo il comma 1-bis di cui si propone l'inserimento) che, laddove l'emendamento fosse approvato in sede di conversione, sarebbe irrogata dall’ISVAP. Il comma 2 raccoglie soluzioni prefigurate all'articolo 5 del disegno di legge Atto Senato n. 2809: l'obbligo delle imprese di assicurazione -di rendere pubblica una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta -ricalca infatti il sistema di valutazione sull’impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi ivi previsto.

 

Articolo 31

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)

Il comma 1 affronta il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto. Già il disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, reca misure volte a contrastare tale fenomeno; come in quel testo, l'articolo prevede una progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione (ma non più anche solo la loro integrazione, secondo l'emendamento 31.2 accolto in sede referente dalla Commissione) con sistemi elettronici o telematici, entro due anni e previa emanazione di un regolamento interministeriale. La Commissione in sede referente ha accolto l'emendamento 31.1 (testo 2), in base al quale a tale adempimento si procede avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS).

Sempre a carico del Ministero dei trasposti viene poi disposta (comma 2) la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; la Commissione in sede referente ha accolto gli emendamenti 31.3 e 31.4, che tendono ad escludere dal precetto i periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati. Per il testo del Governo, il Ministero dei trasporti comunica ai proprietari la circostanza dell'inserimento in lista, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione; prima però di mettere l'elenco a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture (competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo), vi sarebbe un termine dilatorio di 15 giorni entro cui gli iscritti potrebbero regolarizzare la propria posizione, secondo l'emendamento 31.5 accolto dalla Commissione in sede referente. Quest'ultima propone anche, in virtù dell'accoglimento dell'emendamento 31.6, di inserire un comma 2-bis, ai sensi del quale le compagnie d’assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti; la relativa mera esibizione -da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse -prevarrebbe in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nell'articolo in commento.

Il comma 3 consente di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

 

Articolo 32

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

Come nel disegno di legge n. 2809, approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, viene introdotta, in primo luogo, (comma 1) la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l’ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Si prevede anche l’installazione, con il consenso dell’assicurato, di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo; con l'emendamento 32.100 (testo 2), la Commissione ha accolto in sede referente la possibilità che, ai meccanismi denominati “scatola nera” o equivalenti, siano equiparati -a questi fini -ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. In merito agli oneri rinvenienti sulle compagnie a seguito dei consenso all'installazione, la Commissione ha accolto in sede referente gli emendamenti 32.20 (testo 2) e 32.1 (testo 2): da un lato essi precisano che si tratta dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità; dall'altro lato, essi richiedono alle compagnie di praticare -secondo l'emendamento 32.9 (testo 2),accolto dalla Commissione in sede referente, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive (a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto) -anche una riduzione delle tariffe di cui, rispetto al testo originario del Governo, si precisa che deve essere "significativa". Ecco perché, con gli stessi emendamenti 32.20 (testo 2) e 32.1 (testo 2), si intendono introdurre due commi aggiuntivi: il comma 1-bis demanda ad un regolamento dell’ISVAP la definizione delle modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, nonché le modalità per assicurare la loro interoperabilità (in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo); il comma 1-ter demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione di uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione. Per quel che riguarda l’attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall’impresa al contraente, essa deve contenere (comma 2) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato; essa è trasmessa per via telematica (soltanto in tale forma, secondo la Commissione che ha a tal fine accolto in sede referente gli emendamenti 32.24 e 32.25) mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione, dalle predette banche dati, dovrà essere esperita dall'impresa assicuratrice all'atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC. È modificata (comma 3) anche la disciplina del risarcimento del danno, in particolare per quanto concerne l’ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione. Per i sinistri con soli danni a cose, la Commissione in sede referente, accogliendo l'emendamento 32.28, propone che -in sede di conversione -si elimini il riferimento al modulo di denuncia e che si specifichi che la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (disponibilità che non può essere compressa sotto la durata di due giorni non festivi, invece del requisito di cinque giorni consecutivi non festivi previsto nel testo originario del Governo). La Commissione in sede referente, accogliendo l'emendamento 32. 34 (testo 2), propone anche che -in sede di conversione -da mera possibilità la consultazione della banca dati sinistri, da parte dell’impresa di assicurazione, divenga un obbligo, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti. La Commissione in sede referente, accogliendo l'emendamento 32.38, propone poi che in sede di conversione si preveda che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non diano luogo a risarcimento per danno biologico permanente. La previsione parrebbe complementare con quella degli emendamenti 32.49, 32.50, 32.51, anch'essi accolti in sede referente dalla Commissione, per i quali il danno alla persona per lesioni di lieve entità (di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dovrebbe essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Con gli emendamenti 32.44, 32.45, 32.46 e 32.48 -accolti in sede referente -la Commissione propone anche alcune modifiche all’articolo 135 del codice delle assicurazioni private , che dovrebbe essere destinato a disciplinare anche le "banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati": per esse, come per la banca dati sinistri, si prevede che un regolamento dell'ISVAP regoli procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché modalità e condizioni di accesso alle banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. Infine, accogliendo l'emendamento 32.54 (testo 2), la Commissione ha proposto che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione pratichi identiche offerte.

 

Articolo 33

(Sanzioni per frodi assicurative nelle false attestazioni di invalidità o di danni alle cose derivanti da incidenti stradali)

Il presente articolo concerne la disciplina della falsa attestazione di invalidità o di danni a cose, conseguenti ad incidenti stradali -falsa attestazione da cui derivi il risarcimento del danno a carico della società assicuratrice -. La normativa sanziona più severamente, per le false attestazioni di invalidità, gli esercenti professioni sanitarie e, per gli accertamenti e stime falsi di danni a cose, i periti assicurativi.

La Commissione ha approvato un emendamento (33.3) che propone di inasprire le pene per le fattispecie di fraudolento danneggiamento od occultamento dei beni assicurati, di falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione assicurativa, di mutilazione fraudolenta della propria persona, di denuncia di un sinistro non accaduto, di manipolazione degli elementi di prova o di documentazione relativi al sinistro (vero o fittizio), elevando la misura minima della reclusione da sei mesi ad un anno e quella massima da quattro a cinque anni.

 

Articolo 34

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

La disposizione è finalizzata ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici imponendo ai distributori l’obbligo di offrire prodotti e servizi assicurativi di più compagnie (c.d. plurimandato): il comma 1, in particolare, dichiara che gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Per il comma 2, il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità, ma essa è rilevabile solo a favore dell'assicurato. Il comma 3, infine, sanziona il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con l'irrogazione da parte dell'ISVAP -a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido -in una misura che l'emendamento 34.100 (testo 2), accolto dalla Commissione in sede referente, ricondurrebbe a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private (da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da dipendenti o altri ausiliari, con raddoppio nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito). Il medesimo emendamento è volto ad introdurre due ulteriori commi: per il primo, l'ISVAP predispone uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1; per il secondo, predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo in commento, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

 

Articolo 34...

(Certificato di chiusura inchiesta nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

L'emendamento 34.0.8, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, è volto ad aggiungere nel codice delle assicurazioni private una disposizione espressamente dedicata ad obbligare la compagnia di assicurazione a risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

L'unica eccezione sarebbe quella, espressamente prevista, per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona): ciò, peraltro, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.

 

Articolo 34...

(Variazione dei premi assicurativi)

L'emendamento 34.0.6, accolto dalla Commissione in sede referente sotto forma di articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, al comma 1 aggiunge un periodo alla disposizione del codice delle assicurazioni private che disciplina le condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie (articolo 133, comma 1). L'aggiunta prevederebbe che la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Lo stesso emendamento aggiuntivo, al comma 2, sanziona il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1 con una sanzione amministrativa applicata da parte dell’ISVAP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO LEGGE: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Consiglio dei Ministri 20/01/2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2012

TITOLO I – CONCORRENZA
CAPO VI – SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

Art. 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le  apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti  costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.”.
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonchè ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonchè il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

Art. 33 Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».

Art. 34 Obbligo di confronto delle tariffe R.C. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse  compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.