Gestione Rapporti Assicurativi via WEB

Pubblichiamo le richieste avanzate dall'Associazione su indicazione degli Associati per la pubblica consultazione relativa al regolamento per la gestione dei rapporti via web.

Il regolamento a cui sta lavorando l’IVASS fa parte delle novità introdotte dal Legislatore per favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza dell’Assicurato circa i propri contratti ed i relativi pagamenti. Il fine è quindi assolutamente condivisibile e va anche visto come deciso contrasto nei confronti degli operatori che si appropriano indebitamente delle somme da versare alle Imprese di Assicurazioni. Tuttavia la scarsa conoscenza del mezzo informatico e la scarsissima conoscenza degli aspetti tecnici assicurativi degli Assicurati impongono, da un lato, estrema precisione e trasparenza nei dati forniti dal sito web dell’Impresa e dall’altro rendono indispensabile l’assistenza all’Assicurato da parte dell’Intermediario. Infatti nella stesura del regolamento non si può non tenere a mente che quasi la totalità dei contratti stipulati in Italia sono gestiti da Intermediari che con il loro quotidiano lavoro garantiscono puntuale informativa all’Assicurato ed assistenza e collaborazione gratuita alle Imprese. Gli Intermediari quindi non devono essere esclusi dall’accesso all’Home Insurance dei propri clienti e non devono affrontare costi aggiuntivi per gestire questo nuovo strumento.


L’home Insurance dovrebbe tuttavia essere attivata solo a richiesta dell’Assicurato tramite una procedura di registrazione sul sito dell’Impresa sulla falsa riga di quello che già succede con gli altri fornitori di servizi quali, ad esempio, i fornitori di servizi di pagamento con carta di credito, gli operatori di telefonia, i fornitori di energia elettrica e simili. Non dovrebbero esserci eccezioni alla possibilità di avere l’Home Insurance. In questa logica il nuovo servizio, di cui si darà notizia agli Assicurati, rappresenterà una soluzione aggiuntiva, rispetto al cartaceo che tuttavia non potrà essere sostituito dal solo sito web.
Infatti molti sono gli Assicurati che o non dispongono della connessione alla rete Internet o addirittura non dispongono di un computer e questi soggetti non dovranno essere penalizzati da questa nuova offerta. In questo senso purtroppo l’Home Insurance rappresenterà un maggiore costo per le Imprese che potrà semmai essere ridotto o recuperato con il prossimo regolamento relativo alla semplificazione.
Per quanto riguarda gli Intermediari questi dovranno poter accedere con la loro specifica password alle aree riservate degli Assicurati che li avranno a tale scopo abilitati.
Allo stato l’accesso all’area riservata dell’Assicurato è ammesso, per molte Imprese, solo per l’Agenzia cui è appoggiata la polizza, ma questo limite rende concreto il rischio che l’assicurato per potersi far assistere dal proprio intermediario (sia lettera B – broker che E – collaboratore) finirà, in assenza di uno specifico accesso per il collaboratore, a fornire la propria personale password all’Intermediario creando non pochi problemi relativi alla sicurezza delle informazioni e vanificando in parte la portata positiva dell’innovazione.
Quindi è indispensabile che sia previsto un accesso ad uno o più intermediari abilitabili dallo stesso Assicurato il quale potrà abilitare o revocare l’intermediario tramite la sua area personale.
Questo già avviene con il sistema adottato dall’Agenzia delle Entrate che appunto consente a ciascun Contribuente di abilitare o revocare l’accesso del proprio consulente fiscale di fiducia.
Inoltre l’abilitazione dell’Intermediario consentirà la pronta segnalazione di eventuali errori nei dati contenuti nel sito fornendo una preziosa e GRATUITA collaborazione alle Imprese.
L’accesso dell’Intermediario avverrà tramite la connessione ad Internet dello stesso quindi non rappresenterà un costo aggiuntivo per l’Impresa  mentre sarà un validissimo contributo gratuito in favore dell'Assicurato.
Grazie per la cortese attenzione.
Cordiali saluti.

Art. 38 Bis comma 1
Aggiunta comma “g) Il nominativo dell’eventuale Intermediario Assicurativo abilitato dall’Assicurato alla gestione dei propri contratti;”
Art. 38 Ter comma 2
Sostituzione del comma con: 2. L’accesso è consentito al Contraente mediante credenziali identificative personali rilasciate dall’Impresa su richiesta via Web del Contraente.
Art. 38 Ter comma 3
Il comma andrebbe eliminato. La motivazione sta nel fatto che l’Assicurato non ha diritto di accedere all’Home Insurance ove non coincida con il Contraente ed eventuali polizze in forma collettiva vanno gestite esclusivamente a cura del Contraente onde evitare il rischio che sotto contratti in forma collettiva si celino tentativi di offrire polizze di assicurazione aggirando la necessaria licenza di Impresa di Assicurazioni.
Art. 38 Ter comma 3
Sostituire il comma 3 (ove venisse accolta la richiesta di cui sopra ovvero aggiungendo un nuovo comma) come segue: “3. L’accesso all’area riservata è consentito inoltre all’Intermediario Assicurativo abilitato dal Contraente mediante indicazione nell’area riservata del codice fiscale dell’Intermediario scelto. L’Intermediario abilitato può essere revocato o sostituito unicamente dal Contraente. L’Intermediario abilitato deve accettare la nomina e può rinunciare all’incarico collegandosi con le proprie credenziali che l’Impresa deve fornire a prescindere dall’esistenza di un rapporto di collaborazione in essere con tale Intermediario e fintanto che tale Intermediario risulti abilitato all’attività in uno Stato Membro dell’Unione Europea.”
Art. 38 Ter comma 6
La limitazione all’inserimento di messaggi pubblicitari o promozionali è in contrasto con l’informativa della privacy eventualmente sottoscritta dall’Assicurato che potrebbe autorizzare i messaggi pubblicitari e promozionali dell’Impresa. Andrebbe cancellato il testo “Le aree riservate non contengono messaggi pubblicitari o promozionali”.
Art. 3 comma 2
L’entrata in vigore dell’Home Insurance deve concedere i tempi tecnici previsti dai sistemi informatici quindi una prima fase di beta test ed una fase di entrata in vigore effettiva. Il testo andrebbe sostituito col seguente: 2. Le Imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro 60 giorni dall’entrata in vigore, mentre per l’attivazione del servizio Web  entro 90 giorni dall’entrata in vigore la fase di test ed entro 300 giorni l’attivazione definitiva.